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ACCORDO DI NON CONCORRENZA

ACCORDO DI NON CONCORRENZA

DATA: [Data]

FESTE

1. DATORE DI LAVORO (AZIENDA/PERSONA AUTORIZZATA):

  • Nome/Qualifica: [Nome dell'azienda o nome della persona autorizzata]
  • Codice fiscale / Numero di identificazione nazionale turco: [Codice fiscale o numero di identificazione nazionale turco]
  • Indirizzo: [Indirizzo]
  • Telefono: [Numero di telefono]
  • Email: [Indirizzo email]

2. DIPENDENTE/APPALTATORE (ENTITÀ NON CONCORRENTE):

  • Nome/Titolo: [Nome e Cognome o Nome dell'azienda]
  • Codice identificativo nazionale turco / Codice fiscale: [TCKN o Codice fiscale]
  • Indirizzo: [Indirizzo]
  • Telefono: [Numero di telefono]
  • Email: [Indirizzo email]

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente accordo ha lo scopo di vietare al [Dipendente/Collaboratore] di intraprendere qualsiasi attività che possa entrare in concorrenza, direttamente o indirettamente, con il datore di lavoro per un periodo specificato successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e di disciplinare i diritti e gli obblighi delle parti.


ARTICOLO 2 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA CLAUSOLA DI NON CONCORRENZA

2.1. Ambito delle attività: Il dipendente/appaltatore non dovrà svolgere le seguenti attività durante il periodo contrattuale e per un periodo [Durata da specificare – ad esempio, 2 anni] successivo alla scadenza del contratto:

  • Lavorare per, essere socio di, o fornire servizi di consulenza a un'azienda operante nello stesso settore del datore di lavoro .
  • Stabilire rapporti commerciali diretti con i clienti, i fornitori o i partner commerciali del datore di lavoro .
  • Utilizzare i segreti commerciali, il portafoglio clienti e le strategie aziendali del datore di lavoro per avviare una nuova attività o fornire servizi di consulenza ad altri .

2.2. Ambito geografico: La clausola di non concorrenza sarà valida entro i confini della [Regione/Paese o Città]

2.3. Durata: La clausola di non concorrenza rimarrà in vigore per [Durata – ad esempio, 12 mesi] a partire dalla data di cessazione del rapporto commerciale


ARTICOLO 3 – COMPENSO DA PAGARE IN CAMBIO DI UN ACCORDO DI NON CONCORRENZA

3.1. Fintanto che il dipendente/collaboratore rispetta riceverà il pagamento dal datore di lavoro nel seguente modo:

  • Pagamento mensile: [Importo] TL
  • Pagamento una tantum: [Importo] TL

3.2. Il datore di lavoro effettuerà pagamenti regolari al dipendente/collaboratore per tutta la durata del periodo di non concorrenza.


ARTICOLO 4 – RISERVATEZZA E DIVIETO DI CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI

4.1. Il dipendente/collaboratore si impegna a mantenere riservati tutti i segreti commerciali, le informazioni sui clienti, le informazioni finanziarie e i processi aziendali appartenenti al datore di lavoro

4.2. Il dipendente/collaboratore non può condividere con terzi gli elenchi clienti, le strategie di marketing e le informazioni tecnologiche del datore di lavoro , nemmeno dopo la cessazione del rapporto di lavoro

4.3. Su richiesta del datore di lavoro, il dipendente/collaboratore è tenuto a restituire al datore di lavoro tutti i documenti, sia elettronici che cartacei.


ARTICOLO 5 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO E CLAUSOLE PENALI

5.1. Qualora il Dipendente/Collaboratore violi la clausola di non concorrenza, accetta le seguenti sanzioni:

  • Per risarcire il datore di lavoro per i danni subiti.
  • Pagamento della penale prevista dal contratto: [Importo] TL
  • In caso di violazione della clausola di non concorrenza, il datore di lavoro si riserva il diritto di adire le vie legali per ottenere un'ingiunzione.

5.2. Qualora una delle parti desideri recedere dal contratto, dovrà darne preavviso scritto all'altra parte con un preavviso di [Numero di giorni].


ARTICOLO 6 – DURATA ED ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO

6.1. Il presente accordo entrerà in vigore alla data della firma da parte delle parti.

6.2. La clausola di non concorrenza ha una durata di [Durata – ad esempio, 12 mesi] a partire dalla data di cessazione del rapporto commerciale

6.3. Le parti possono modificare o estendere il presente accordo mediante mutuo consenso scritto.


ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

7.1. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti sarà risolta principalmente tramite conciliazione.

7.2. In caso di controversia, la giurisdizione spetta ai tribunali e agli uffici di esecuzione [del Tribunale competente]


ARTICOLO 8 – DISPOSIZIONI FINALI

8.1. Il presente accordo è stato redatto e firmato in due (2) copie dalle parti di loro libera volontà .

8.2. Il presente contratto non può essere modificato senza il consenso scritto.

8.3. Il presente accordo entrerà in vigore a partire dalla data di firma.


FIRME

Datore di lavoro (Azienda/Persona autorizzata):
Nome/Qualifica: [Datore di lavoro]
Firma: ___________

Dipendente/Collaboratore:
Nome/Qualifica: [Dipendente o Collaboratore]
Firma: ___________

 

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