Archiviazione del fascicolo
La causa è considerata come non presentata e il fascicolo viene archiviato
Nei procedimenti legali, il metodo utilizzato per risolvere le controversie è la presentazione di una querela. Per avviare un'azione legale è necessario soddisfare determinate condizioni. Queste condizioni sono generalmente classificate come requisiti procedurali e possono essere suddivise in requisiti procedurali generali, requisiti relativi alle parti e requisiti relativi all'oggetto della controversia. In questo contesto, garantire un'adeguata rappresentanza delle parti è uno dei requisiti fondamentali per la presentazione di una querela. Pertanto, nelle cause civili, devono esserci due parti: un attore e un convenuto.
La costituzione delle parti deve proseguire per tutta la durata del procedimento giudiziario, a partire dalla presentazione dell'atto di citazione. Se le parti non danno seguito alla causa, il tribunale non può pronunciarsi nel merito. Pertanto, è necessario portare avanti la causa fino alla sua conclusione. In caso contrario, potrebbero verificarsi conseguenze quali l'archiviazione del caso o la dichiarazione di inammissibilità della causa.
Le conseguenze della mancata comparizione delle parti all'udienza e della conseguente decadenza del diritto di citazione sono disciplinate dall'articolo 150 del Codice di procedura civile. Secondo tale articolo:
1. Mancata comparizione delle parti all'udienza:
– Se le parti regolarmente citate non si presentano all'udienza, o se si presentano ma dichiarano di non voler proseguire la causa, il tribunale deciderà di archiviare il caso.
– Se una delle parti si presenta all'udienza mentre l'altra no, il procedimento può proseguire in assenza della parte assente oppure la causa può essere archiviata, su richiesta della parte presente. Una parte priva di giustificato motivo non può opporsi allo svolgimento del procedimento in sua assenza.
– Nei casi in cui sia necessario fissare una data per l'udienza, il fascicolo verrà chiuso se non viene presentata alcuna richiesta entro un mese dall'ultima data di elaborazione.
2. Riaprire il file:
– Se un caso è stato archiviato, può essere riaperto entro tre mesi dalla data di archiviazione su richiesta di una delle parti. La richiesta di riapertura, unitamente alla data, all'ora e al luogo dell'udienza, verrà notificata alle parti.
– Se la domanda di rinnovo viene presentata più di un mese dopo la data di archiviazione del caso, è necessario pagare una tassa, che viene versata dalla parte che rinnova il caso. Un caso rinnovato con il pagamento della tassa è considerato una continuazione del caso originario.
– Il diritto di ripresentare la domanda può essere esercitato al massimo due volte nei procedimenti scritti (Codice di procedura civile, articolo 150/6)e una sola volta nei procedimenti semplificati. Se la causa viene nuovamente archiviata dopo l'esercizio del diritto di ripresentare la domanda, quest'ultimo può essere esercitato solo un'altra volta. Se la causa viene archiviata dopo il secondo ripresentamento o dopo l'esercizio del diritto di ripresentare la domanda nei procedimenti semplificati, la domanda si considera come mai stata presentata.
3. Decisioni della Corte Suprema:
– La 14ª Sezione Civile della Corte Suprema d'Appello, con sentenza del 18 settembre 2019, ha stabilito che un caso può essere riaperto due volte e che, se dopo la seconda riapertura il caso viene nuovamente archiviato, si considera come se non fosse mai stato presentato. In base a tale sentenza, un caso può essere archiviato due volte; dopo la seconda riapertura, si considera come se non fosse mai stato presentato.
Conclusione
Un procedimento si considera non avviato tre mesi dopo la sua cancellazione dal ruolo. È possibile presentare due richieste di rinnovo per iscritto e una sola volta per via semplificata. Il diritto di rinnovo deve essere esercitato entro tali termini. Trascorso tale periodo, il procedimento si considera non avviato e tutte le conseguenze ad esso relative si estinguono. In tal caso, è possibile avviare un nuovo procedimento, previo pagamento delle spese processuali.
