Reato di uccisione, tortura e maltrattamento di animali
Legge n. 5199 sulla protezione degli animali
Sanzioni penali
ARTICOLO 28/A – (Aggiunto: 9/7/2021-7332/12 art.)
Chiunque uccida un animale in via di estinzione è punito con la reclusione da uno a cinque anni; chiunque causi l'estinzione di una specie animale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Fatte salve le macellazioni di animali specificate nell'articolo 12 e le condizioni di cui al primo comma dell'articolo 13, chiunque uccida intenzionalmente un animale domestico o da compagnia è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
Chiunque commetta violenza sessuale o stupro nei confronti di un animale sarà condannato alla reclusione da sei mesi a tre anni, oltre al pagamento di una multa pari ad almeno cento giorni di salario giornaliero.
Chiunque torturi o tratti un animale domestico o da compagnia in modo crudele e disumano in violazione del divieto di cui alla lettera (m) del primo paragrafo dell'articolo 14 è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Fatto salvo quanto previsto dalla seconda frase del secondo comma dell'articolo 11, chiunque organizzi combattimenti tra animali è punito con la reclusione da tre mesi a due anni o con una multa giudiziale.
Se i reati previsti dal presente articolo vengono commessi contemporaneamente contro più di un animale, la pena è aumentata della metà.
Se tali reati sono commessi da veterinari, tecnici veterinari, volontari per la protezione degli animali, membri di associazioni o fondazioni per la protezione degli animali, o persone responsabili della cura e della protezione degli animali, la pena è aumentata della metà.
L'avvio di un'indagine su tali reati, compresi quelli commessi dal proprietario dei reati specificati nel presente articolo, è subordinato a una richiesta scritta da parte delle direzioni provinciali o distrettuali del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste alla procura. Tale richiesta costituisce un presupposto per l'avvio del procedimento penale. Tuttavia, in caso di reati gravi, l'indagine si svolge secondo le disposizioni generali. Nei casi in cui i reati specificati nel secondo, terzo, quarto e quinto paragrafo siano commessi da un'altra persona nei confronti di un animale di proprietà altrui, l'indagine si avvia anche su denuncia del proprietario dell'animale.
I gatti e i cani che sono oggetto dei reati previsti dall'articolo e sequestrati ai sensi dell'articolo 24, nonché altri animali ritenuti idonei dal Ministero, vengono posti sotto custodia protettiva e trasportati al canile municipale più vicino.
Giustificazione dell'articolo 28/A della legge n. 5199 sulla protezione degli animali
Il presente articolo aggiunge l'articolo 28/A alla voce "Reati" dopo l'articolo 28 della Legge. In conformità con i principi fondamentali del diritto penale – legalità, chiarezza e prevedibilità, proporzionalità e ragionevolezza – alcuni atti commessi contro gli animali sono stati rimossi dalla categoria dei reati minori ed elevati allo status di reati. Di conseguenza, l'uccisione di un animale in via di estinzione, lo sterminio di una specie animale, la macellazione di animali ai sensi dell'articolo 12 della Legge, l'uccisione di animali domestici salvo nei casi specificati nel primo comma dell'articolo 13, i rapporti sessuali con animali, la tortura o il maltrattamento di animali domestici e i combattimenti tra animali, salvo che per scopi folcloristici, sono definiti reati.
Gli animali domestici che costituiscono l'oggetto del reato saranno determinati secondo le definizioni di cui all'articolo 3 della legge. In questo contesto, per "animale domestico" si intendono gli animali tenuti in case, luoghi di lavoro o terreni per cure e compagnia particolari; per "animale da compagnia" si intendono gli animali addomesticati e addestrati dall'uomo. Ad esempio, animali come pappagalli, cervi e capre selvatiche, classificati come animali selvatici ma tenuti per cure particolari, possono essere considerati animali domestici e costituire l'oggetto del reato. Analogamente, gatti o cani, anche se senza proprietario, saranno considerati animali da compagnia.
Il sesto paragrafo dell'articolo stabilisce che la pena è aumentata della metà se il reato è commesso contro più di un animale contemporaneamente. Inoltre, si precisa che la pena è aumentata della metà anche se tali reati sono commessi da persone responsabili della tutela degli animali.
Le indagini sui reati elencati in questo articolo sono soggette alla richiesta di presentazione di un'istanza alla Procura della Repubblica da parte delle direzioni provinciali o distrettuali del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste. Tuttavia, in caso di reati gravi, l'indagine sarà condotta secondo le disposizioni generali.
