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L'uso e i limiti del potere di rappresentanza nelle società per azioni

L'uso e i limiti del potere di rappresentanza nelle società per azioni

Esercizio dell'autorità di rappresentanza

La rappresentanza delle società per azioni nei rapporti esterni è generalmente affidata al consiglio di amministrazione. Le società per azioni sono imprese commerciali e, secondo l'articolo 39/1 del Codice Commerciale Turco (TTK), le imprese commerciali devono svolgere le transazioni relative alla propria attività commerciale sotto la denominazione sociale e firmare con tale denominazione. Per "firma" della società si intende la firma dei suoi rappresentanti, e il potere di rappresentanza viene esercitato dalle firme delle persone autorizzate sotto la denominazione sociale. Questo principio è ribadito anche dall'articolo 372/2 del TTK.

Generalmente, è richiesta la firma congiunta di due rappresentanti autorizzati per conto della società (doppia firma). Tuttavia, l'articolo 370 del Codice Commerciale turco prevede due eccezioni a questa regola. In primo luogo, se lo statuto sociale della società prevede una disposizione diversa dalla doppia firma. In secondo luogo, se il consiglio di amministrazione è composto da un unico membro.

In genere, l'autorità di rappresentare la società firmando a suo nome è determinata dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione stabilisce inoltre se i firmatari autorizzati possono rappresentare la società individualmente o congiuntamente.

Ai sensi dell'articolo 371/7 del Codice Commerciale Turco (TTK), il consiglio di amministrazione può nominare come agenti commerciali o altri collaboratori con poteri limitati altri membri del consiglio che non siano autorizzati a rappresentare la società, o che siano vincolati alla società da un contratto di servizio. I compiti e i poteri di tali soggetti devono essere chiaramente definiti nel regolamento interno redatto in conformità all'articolo 367 del TTK e registrato nel registro delle imprese. Il regolamento interno di cui all'articolo 371/7 del TTK non costituisce di per sé una base giuridica per la nomina di agenti commerciali e altri collaboratori; in questo contesto, si intendono i termini "agente commerciale" e "altri collaboratori" come definiti nel Codice delle Obbligazioni Turco n. 6098. Anche gli agenti commerciali e gli altri collaboratori con poteri limitati devono essere iscritti nel registro delle imprese e il consiglio di amministrazione è solidalmente responsabile per eventuali danni da essi causati alla società o a terzi.

L'articolo 373 del Codice Commerciale turco impone al consiglio di amministrazione di registrare e comunicare nel registro delle imprese le persone autorizzate a rappresentare la società e le modalità di tale rappresentanza.

Limiti dell'autorità di rappresentanza

Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, la delega di rappresentanza dei firmatari non può, di norma, essere limitata. Tale disposizione mira a tutelare i terzi che intrattengono rapporti commerciali con la società. Le limitazioni alla delega di rappresentanza non vincolano le persone fisiche che effettuano transazioni con la società, anche se iscritte nel registro delle imprese. Tali limitazioni si applicano unicamente a coloro che ne sono a conoscenza.

Il Codice Commerciale Turco (TTK), ad eccezione dell'articolo 371/7, introduce due deroghe al principio di non limitazione del potere di rappresentanza, come previsto dalla legge abrogata. Di conseguenza, il potere di rappresentanza dei firmatari può essere limitato solo alle aree di attività della sede centrale o delle filiali dell'azienda, oppure mediante la regola della doppia firma. Ad esempio, i firmatari possono essere suddivisi in due gruppi e per ciascun gruppo può essere richiesta la firma congiunta di due firmatari diversi.

L'articolo 125/2 del Codice Commerciale Turco (TTK) stabilisce che anche le transazioni effettuate al di fuori dello scopo e dell'ambito di attività di una società per azioni sono vincolanti per la società stessa. Secondo tale disposizione, a meno che non venga dimostrato che i terzi che effettuano transazioni con la società sapessero o avrebbero potuto sapere che la transazione era al di fuori dell'ambito di attività della società, tali transazioni sono vincolanti per la società. Pertanto, il principio ultra vi, incluso nell'abrogato articolo 137 del TTK, che stabiliva l'invalidità delle transazioni al di fuori dell'ambito di attività della società, è stato abbandonato con la pubblicazione del nuovo TTK nella Gazzetta Ufficiale il 14 febbraio 2011.

Una situazione analoga si verifica per le operazioni contrarie allo statuto o alle delibere dell'assemblea generale. In questo caso, terzi in buona fede possono contattare la società in merito a una determinata operazione, anche se quest'ultima è contraria allo statuto o alle delibere dell'assemblea generale.

Nelle società per azioni, il potere di rappresentanza spetta al consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione nomina e comunica i nominativi delle persone autorizzate a rappresentare la società, determina la forma di rappresentanza e, se necessario, può delegare tale potere. In ogni caso, è obbligatorio che almeno un membro del consiglio di amministrazione abbia il potere di rappresentanza.

Il Codice Commerciale turco ha abbandonato il principio dell'ultra vires; pertanto, di norma, tutte le transazioni effettuate da firmatari autorizzati sono ora vincolanti per la società, anche se esulano dall'ambito di attività della stessa.

La nomina e la revoca dei firmatari sono poteri inalienabili e non trasferibili del consiglio di amministrazione. Tuttavia, è importante valutare se tutti i firmatari rientrino nell'ambito di tali poteri. È oggetto di dibattito se sia obbligatorio per il consiglio di amministrazione nominare tutti i firmatari autorizzati a svolgere compiti specifici, ad eccezione dei firmatari senior. Tale obbligo sarà definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza, e un'interpretazione restrittiva potrebbe essere possibile per ragioni pratiche.

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