Il diritto all'oblio
Il diritto all'oblio è il diritto degli individui di richiedere che i contenuti che li riguardano e che appaiono nei risultati di ricerca su internet non siano più visibili. È stato formalizzato per la prima volta nell'Unione Europea nel maggio 2014 da una sentenza della Corte di Giustizia Europea. Il caso riguardava un avvocato di nome Mario Costeja che si era rivolto alla Corte di Giustizia Europea perché era infastidito dagli articoli di notizie che apparivano quando il suo nome veniva inserito nel motore di ricerca Google. La Corte ha stabilito che i link dovessero essere rimossi. I dati non sono stati cancellati da internet, ma rimossi dai risultati di ricerca. Secondo questa sentenza della Corte di Giustizia Europea, il diritto all'oblio può essere invocato se i risultati di ricerca sono insufficienti, irrilevanti, non più pertinenti o eccessivi. Il motore di ricerca deve inoltre tenere conto della vita pubblica e degli interessi dell'individuo.
Sebbene la Direttiva 95/46/UE sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, adottata il 20 febbraio 1995, non menzioni esplicitamente il diritto all'oblio, fa riferimento alla cancellazione dei dati in alcuni dei suoi articoli. Questa Direttiva è entrata in vigore nel 1998. L'articolo che disciplina il diritto di accesso stabilisce che, qualora i dati risultino non conformi alle disposizioni della Direttiva, possono essere rettificati, bloccati o cancellati. Questa Direttiva è rimasta in vigore per 20 anni. Il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), adottato nel 2016, è entrato in vigore il 25 maggio 2018. Tale modifica rappresenta un passo avanti in termini di attuazione. L'attuazione della Direttiva ha richiesto agli Stati membri di apportare alcune modifiche alla propria legislazione nazionale, rendendone più complessa l'applicazione. Al contrario, i Regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri dell'UE. Pertanto, la sostituzione della Direttiva 95/46 con un Regolamento rappresenta un significativo passo avanti. Inoltre, rispetto alla Direttiva, il presente Regolamento pone maggiore enfasi sui diritti individuali. A differenza della Direttiva, affronta direttamente anche il diritto all'oblio. Alcune circostanze che giustificano la cancellazione immediata dei dati degli utenti sono specificamente delineate nel primo paragrafo dell'articolo 17 del Regolamento. Tuttavia, il diritto all'oblio non è illimitato. Anche qualora tali condizioni siano soddisfatte, il diritto all'oblio può essere limitato nell'interesse pubblico o per tutelare diritti quali il diritto all'informazione e alla libertà di espressione. La chiave sta nel trovare un equilibrio tra questi diritti.
L'articolo 2 del Regolamento stabilisce che tali disposizioni devono applicarsi alle persone fisiche. A questo proposito, si può ritenere che il Regolamento presenti delle lacune. Infatti, non solo le persone fisiche, ma anche le persone giuridiche possiedono dati meritevoli di protezione. La CEDU non si è pronunciata in merito alla possibilità per le imprese di beneficiare del diritto alla privacy o del diritto all'oblio[1]. Inoltre, l'articolo 2 stabilisce che il Regolamento non si applica al trattamento dei dati personali da parte di una persona fisica "nell'ambito di attività puramente personali o domestiche".
Il diritto all'oblio secondo la legge turca
Il diritto all'oblio non è esplicitamente regolamentato dalla Costituzione turca. Tuttavia, la sua esistenza è implicita in altre disposizioni della Costituzione della Repubblica di Turchia. L'articolo 17, contenuto nella seconda sezione della Costituzione intitolata "Diritti e doveri della persona", relativo all'inviolabilità della persona e alla sua esistenza fisica e morale; l'articolo 19, riguardante la libertà e la sicurezza personale; e l'articolo 20, riguardante la riservatezza della vita privata, sono direttamente collegati al diritto all'oblio.
Constatiamo che la Corte Costituzionale e la Corte di Cassazione hanno affrontato il tema del diritto all'oblio nelle loro sentenze, definendolo un diritto universale. Ad esempio, nella sentenza del 17 giugno 2015, n. E.2014/4-56, K.2015/1679, la Corte di Cassazione, nel trattare il diritto all'oblio, ha affermato che esso costituisce il fondamento del diritto alla protezione dei dati personali e ne ha sottolineato l'importanza per l'individuo. Ha inoltre precisato che tale diritto può essere limitato qualora sussista un interesse pubblico prevalente.
Sebbene il termine "diritto all'oblio" non sia esplicitamente utilizzato negli emendamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2020, n. 7253, la definizione di tale diritto viene menzionata. In questo modo, il diritto all'oblio viene citato per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico. Inoltre, il regolamento n. 7253 riconosce l'esistenza del concetto di fornitore di social network e impone loro obblighi quali la nomina di un rappresentante, la risposta alle richieste, la conservazione dei dati in Turchia, la segnalazione e il blocco dell'accesso o la rimozione dei contenuti.
La decisione del Garante per la protezione dei dati personali del 23 giugno 2020, numero 2020/481, rappresenta un passo significativo nel contesto dello sviluppo del diritto all'oblio in Turchia. Tale decisione stabilisce che i motori di ricerca hanno la responsabilità dei dati, che questi dati sono considerati dati personali e che gli individui possono presentare domanda al motore di ricerca in questione per la rimozione dei propri risultati di ricerca dall'indice. Precisa inoltre che, in caso di risposta negativa o di mancata risposta da parte del motore di ricerca, gli individui possono presentare un reclamo al Garante competente o persino intraprendere un'azione legale diretta. Un punto chiave evidenziato nella decisione è la necessità di trovare un equilibrio tra i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo e l'interesse pubblico all'acquisizione delle informazioni in questione, nella valutazione di tali richieste. Tale equilibrio verrà valutato caso per caso.
[1] Tamer Soysal, ESAME DEL DIRITTO ALL'OBLIO NEL QUADRO DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI DELL'UNIONE EUROPEA, dergipark, 2019.
Şeydanur TOSUN

Salve, ho letto il suo articolo con grande interesse. Mi ha suscitato alcune nuove domande. Sta pensando di confrontare l'approccio al diritto all'oblio con quello di altri Paesi? Ad esempio, qual è l'approccio nel mondo occidentale? Grazie!
Ciao, leggendo questo articolo mi è venuta in mente una domanda: il diritto all'oblio si applica solo ai nostri ricordi personali, o anche altre persone hanno questo diritto? Ad esempio, qualcuno potrebbe dire di voler dimenticare un mio ricordo? È un argomento interessante, mi ha fatto riflettere. Grazie!