Contratto di assicurazione marittima
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MARITTIMA
PARTI
Da una parte, …………………………… Insurance Inc. (di seguito "Assicuratore" ),
Dall'altra parte, …………………………… (di seguito "Assicurato" ).
ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO
Il presente accordo riguarda l'assicurazione della nave dell'Assicurato denominata ………… con stazza lorda e/o del carico trasportato dalla nave, contro i rischi che possono verificarsi durante il viaggio in mare, e la determinazione dei diritti e degli obblighi delle parti in tale ambito.
ARTICOLO 2 – COPERTURA E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA COPERTURA ASSICURATIVA
2.1. Questa assicurazione copre i seguenti rischi:
-
Rischi naturali in ambiente marino come tempeste, uragani, inondazioni, nebbia, collisioni, incagli e affondamenti
-
Incendi, esplosioni, pirateria e atti dolosi commessi da terzi,
-
Danni verificatisi durante le operazioni di carico e scarico,
-
Costi di avaria generale e di recupero.
2.2. Sono escluse dalla copertura assicurativa le seguenti situazioni:
-
Le azioni intenzionali dell'assicurato,
-
La nave salpa in condizioni non idonee alla navigazione,
-
Violazione dei requisiti legali,
-
Rischi nucleari e pericoli di guerra.
ARTICOLO 3 – IMPORTO E PREMIO DELL'ASSICURAZIONE
3.1. L'importo dell'assicurazione è determinato in base al valore di mercato della nave e al valore dichiarato del carico trasportato.
3.2. Il premio assicurativo è di ………… USD/EUR ed è pagabile in anticipo o in ………… rate.
3.3. La copertura assicurativa verrà sospesa se il premio non viene pagato in tempo.
ARTICOLO 4 – DURATA
4.1. Il periodo di assicurazione inizia il ………… e termina il ………….
4.2. Il periodo può essere prorogato mediante accordo scritto tra le parti.
ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO
5.1. L'assicurato è tenuto a garantire che la nave sia idonea alla navigazione al momento della partenza.
5.2. In caso di eventuale rischio, l'assicurato è tenuto a informare immediatamente l'assicuratore e a fornire la documentazione necessaria.
5.3. L'assicurato deve dichiarare all'assicuratore qualsiasi altra polizza assicurativa esistente per la nave o il carico assicurati.
ARTICOLO 6 – RISARCIMENTO
6.1. In caso di verificarsi di un rischio, l'Assicuratore determinerà l'ammontare del danno in base alla perizia.
6.2. L'indennizzo verrà corrisposto all'Assicurato entro un massimo di ………… giorni dalla notifica del rischio.
6.3. L'Assicuratore ha diritto di rivalsa nei confronti di terzi fino all'importo dell'indennizzo corrisposto.
ARTICOLO 7 – RISOLUZIONE
7.1. Qualora una delle parti violi i termini del contratto, l'altra parte potrà recedere dal contratto.
7.2. In caso di recesso, il premio relativo al periodo non utilizzato verrà rimborsato all'Assicurato qualora il rischio non si sia concretizzato.
ARTICOLO 8 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
In caso di controversie derivanti dal presente contratto, si applicano le disposizioni del Codice Commerciale turco in materia di assicurazione marittima.
La competenza a dirimere le controversie spetta ai Tribunali marittimi specializzati di Istanbul e al Centro di arbitrato di Istanbul (ISTAC).
ASSICURATORE ASSICURATO
Nome – Firma Nome – Firma
YAĞMUR YORULMAZ, STUDENTE DELLA FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA
