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Esempio di contratto n. 7

CONTRATTO DI GARANZIA CONGIUNTA E INDIPENDENTE

ARTICOLO 1 - PARTI

1.1. Creditore

Ragione sociale: …………………………………. Inc.
Numero MERSIS: ………………………………….
Ufficio delle imposte / Partita IVA: ………………………………….
Indirizzo: ………………………………….

Nel presente accordo, di seguito verrà indicato "CREDITORE" .

1.2. Debitore principale

Ragione sociale: …………………………………. Società a responsabilità limitata / Inc.
Numero MERSIS: ………………………………….
Ufficio delle imposte / Codice fiscale: ………………………………….
Indirizzo: …………………………………. / Istanbul

Nel presente accordo, "DEBITORE" .

1.3. I. Garante

Nome e Cognome: ………………………………….
Numero di identificazione della Repubblica Turca: ………………………………….
Indirizzo: …………………………………. / Istanbul

Nel presente accordo, di seguito verrà indicato "I. GARANTE" .

1.4. II. Garante

Nome e Cognome: ………………………………….
Numero di identificazione della Repubblica Turca: ………………………………….
Indirizzo: …………………………………. / Istanbul

Nel presente accordo, di seguito verrà indicato "II. GARANTE" .

Il creditore, il debitore, il primo garante e il secondo garante saranno indicati collettivamente "Parti" e individualmente "Parte .


ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Nel presente accordo;

Il contratto principale si riferisce al contratto …………………………………. datato …/…/…… firmato tra il creditore e il debitore . Il debito principale si riferisce ai debiti monetari attuali e futuri del debitore nei confronti del creditore derivanti dal contratto principale e dai relativi protocolli supplementari, moduli d'ordine, rapporti di conto corrente, documenti di consegna e di ricezione, fatture, accordi e altri rapporti commerciali. Le passività accessorie si riferiscono a interessi, interessi di mora, spese, commissioni, imposte, dazi, onorari, fondi, costi di esecuzione, costi di contenzioso, onorari legali e obblighi accessori concordati contrattualmente .



ARTICOLO 3 - OGGETTO DELL'ACCORDO

Oggetto del presente accordo è la regolamentazione delle procedure e dei principi relativi all'assunzione di obblighi di garanzia da parte del Primo Garante e del Secondo Garante al fine di garantire i crediti esistenti e futuri del debitore nei confronti del Creditore derivanti dal Contratto Principale e dal relativo rapporto commerciale tra le Parti, entro il limite massimo e la durata stabiliti nel presente accordo.


ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DI GARANZIA

4.1. Il primo e il secondo garante convengono che, secondo i termini e le condizioni stabiliti nel presente accordo, saranno solidalmente responsabili in qualità di garanti per i debiti del debitore nei confronti del creditore

4.2. La responsabilità dei garanti è limitata all'importo massimo di responsabilità specificato nel presente accordo per ciascun garante .

4.3. La presente garanzia assicura gli obblighi del Debitore ai sensi del Contratto Principale e gli eventuali obblighi accessori derivanti dallo stesso, nella misura espressamente prevista nel presente accordo.


ARTICOLO 5 - AMBITO DI GARANZIA

5.1. I garanti sono responsabili per i seguenti debiti del debitore nei confronti del creditore:
a. Costi di beni o servizi,
b. Debiti derivanti da conti correnti,
c. Pagamenti dovuti o scaduti,
d. Crediti basati su fatture, ricevute di consegna, estratti conto correnti e registrazioni di riconciliazione emessi in virtù del contratto principale,
e. Interessi legali o contrattuali derivanti da inadempimento,
f. Spese e costi ragionevoli sostenuti a fini di riscossione,
g. Spese e onorari legali che possono derivare da procedimenti esecutivi, contenziosi e azioni di recupero crediti.

5.2. La responsabilità dei garanti non si estende ai crediti non espressamente previsti nel presente contratto, legalmente invalidi o che superano i limiti del rapporto di debito originario.

5.3. La garanzia copre non solo i debiti esistenti del debitore nei confronti del creditore, ma anche eventuali debiti che dovessero sorgere durante la durata del presente accordo.


ARTICOLO 6 - IMPORTO MASSIMO DI RESPONSABILITÀ

6.1. I. La responsabilità massima totale del garante derivante dal presente accordo è limitata a …………….. TL

6.2. II. La responsabilità massima totale del garante derivante dal presente accordo è limitata a …………….. TL

6.3. In ogni caso, i garanti sono responsabili solo fino all'importo massimo specificato nel presente accordo.


ARTICOLO 7 - DURATA DELLA GARANZIA

7.1. La presente garanzia è valida dal …/…/…… al …/…/……

7.2. I debiti sorti dopo tale data non sono coperti dal presente accordo, a meno che non venga stipulato tra le Parti un accordo di proroga scritto separato o un nuovo accordo di garanzia.

7.3. Il creditore si riserva il diritto di perseguire e riscuotere i crediti sorti e divenuti esigibili durante il periodo di garanzia.


ARTICOLO 8 - SCADENZA DEL DEBITO E RESPONSABILITÀ DEL GARANTE

8.1. Qualora il Debitore non adempia tempestivamente ai propri obblighi di pagamento previsti dal Contratto Originario, il debito diventa immediatamente esigibile.

8.2. In caso di inadempimento del debitore, il creditore può esigere il pagamento dai garanti mediante comunicazione scritta.

8.3. Data la natura solidale delle garanzie, il Creditore può rivolgersi direttamente ai Garanti, fatto salvo ogni diritto derivante dalla legge e dal contratto. La presente disposizione costituisce una bozza contrattuale; la strategia di esecuzione nel caso specifico dovrà essere valutata separatamente.


ARTICOLO 9 - RICHIESTA DI PAGAMENTO

9.1. Qualora il Debitore non provveda al pagamento del debito, il Creditore potrà esigere il pagamento dai Garanti entro i limiti massimi previsti dal presente accordo.

9.2. I garanti si impegnano a pagare il debito entro … giorni dal ricevimento della richiesta scritta del creditore

9.3. In caso di pagamento parziale, l'importo verrà imputato in primo luogo alle spese di riscossione, poi agli interessi e infine al capitale.


ARTICOLO 10 - DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEI GARANTI

10.1. I garanti dichiarano di aver sottoscritto il presente accordo di propria spontanea volontà, di averne letto il contenuto e di essere consapevoli delle sue conseguenze.

10.2. I garanti riconoscono che la loro stretta relazione, partnership, gestione o altro legame con il debitore non annulla il loro obbligo di fornire la presente garanzia.

10.3. I garanti riconoscono di essere consapevoli che la loro responsabilità è limitata a un importo e a una durata massimi; tuttavia, accettano comunque tale obbligo.

10.4. I garanti sono tenuti a comunicare immediatamente per iscritto al creditore qualsiasi modifica al proprio indirizzo, stato civile o dati identificativi.


ARTICOLO 11 - OBBLIGHI DEL DEBITORE

11.1. Il debitore è obbligato a pagare tutti i suoi debiti ai sensi del Contratto Originario nei termini e per intero.

11.2. Il Debitore fornirà al Creditore la necessaria collaborazione in merito al conto corrente, al piano di pagamento, alle informazioni sul saldo e alla procedura di riconciliazione, su richiesta.

11.3. Il Debitore accetta che, qualora i Garanti siano obbligati a effettuare pagamenti al Creditore in virtù del presente accordo, il Debitore restituirà immediatamente ai Garanti gli importi versati e le relative spese.


ARTICOLO 12 - DIRITTO DI RICORSO

12.1. Ciascun garante avrà diritto di rivalsa nei confronti del debitore nella misura in cui abbia effettuato un pagamento al creditore ai sensi del presente accordo.

12.2. Sia che i due garanti effettuino i pagamenti congiuntamente o separatamente, il loro rapporto interno e i diritti di regresso sono soggetti alle disposizioni generali.

12.3. Ricevute, fatture e altri documenti relativi all'importo riscosso dal creditore saranno forniti al garante su richiesta.


ARTICOLO 13 - SPESE, INTERESSI E PASSIVITÀ ANTIQUITTALI

13.1. L'importo totale degli interessi, degli interessi di mora, delle spese di riscossione, delle spese notarili, delle spese di esecuzione, delle spese processuali e degli onorari degli avvocati che possono essere richiesti in virtù della garanzia non può superare l'importo massimo di responsabilità.

13.2. I garanti non possono essere ritenuti responsabili per articoli legalmente proibiti o considerati non validi.


ARTICOLO 14 - NOTIFICA

14.1. Gli indirizzi delle parti indicati nel presente accordo saranno i loro indirizzi per le notifiche ufficiali.

14.2. Salvo diversa comunicazione scritta di cambio di indirizzo, le comunicazioni inviate all'indirizzo attuale saranno considerate valide.

14.3. Sono considerate valide le notifiche effettuate tramite KEP (posta elettronica raccomandata), notaio, raccomandata con ricevuta di ritorno, corriere o consegna a mano con firma.


ARTICOLO 15 - ACCORDO SULLE PROVE

I registri e le registrazioni commerciali delle parti, gli estratti conto correnti, le fatture, i documenti di consegna, gli estratti conto bancari, le registrazioni KEP (posta elettronica raccomandata), la corrispondenza e-mail, i moduli di riconciliazione e le ricevute di pagamento possono essere utilizzati come prove nelle controversie.


ARTICOLO 16 - INVALIDITÀ PARZIALE

Qualora una qualsiasi disposizione del presente accordo risulti invalida, la validità delle altre disposizioni non ne sarà pregiudicata. Una disposizione invalida dovrà essere interpretata nel modo più simile possibile alla dichiarazione di intenti consentita dalla legge.


ARTICOLO 17 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie derivanti dal presente accordo, la giurisdizione spetterà ai tribunali e agli uffici di esecuzione di …………………………..


ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente accordo è composto da 18 articoli ed è stato redatto in data …/…/…… ed è entrato in vigore al momento della firma da parte delle Parti.


SEZIONE FIRMA

CREDITO
Titolo:
Persona autorizzata:
Firma:

DEBITORE
Titolo:
Persona autorizzata:
Firma:

I. GARANTE
Nome e cognome:
Firma:

II. GARANTE
Nome e cognome:
Firma:


SEZIONE DA COMPILARE A MANO DAI GARANTI

Affinché la garanzia sia valida ai sensi del Codice delle Obbligazioni turco, ciascun garante deve indicare per iscritto , di proprio pugno , l'importo massimo per il quale si assume la responsabilità , la data della garanzia e, in caso di co-garanzia, una dichiarazione che attesti l'assunzione di tale ruolo. Queste condizioni sono espressamente previste dalla legge.

I. Testo autografo del garante:

Con la presente dichiaro di essere garante solidale per un importo massimo di …………………….. TL in data …/…/…….

Nome e cognome:
Firma:

II. Testo autografo del garante:

Con la presente dichiaro di essere garante solidale per un importo massimo di …………………….. TL in data …/…/…….

Nome e cognome:
Firma:


SEZIONE RELATIVA AL CONSENSO DEL CONIUGE

Nel caso di garanti coniugati, di norma il consenso scritto prima o al più tardi al momento della conclusione del contratto. Pertanto, salvo eccezioni specifiche, è consigliabile predisporre separatamente il seguente testo di consenso.

Dichiarazione di consenso del coniuge

Io, …………………………………. , con la presente dichiaro e confermo di acconsentire espressamente che il mio coniuge, …………………………………. , agisca in qualità di garante nel presente contratto di garanzia a partire dalla data …/…/……

Nome Cognome:
Numero ID TR:
Firma:

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