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Decisione della Corte Suprema

Terza Sezione Civile, causa n. 2024/1652 E., decisione n. 2025/889 K.

"Testo della giurisprudenza"

TRIBUNALE: Corte d'Appello Regionale di Ankara, 3ª Sezione Civile
NUMERO DI CAUSA: 2023/30 E., 2024/156 K.
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO: Tribunale dei Consumatori di Ankara Ovest, 2ª Sezione
NUMERO DI CAUSA: 2018/422 E., 2020/272 K.

La decisione della Corte d'Appello regionale è stata impugnata dal ricorrente; dopo un esame preliminare in merito alla definitività, ai termini, alle condizioni di appello e ad altre irregolarità procedurali, il ricorso è stato accolto e, dopo aver ascoltato la relazione redatta dal giudice istruttore, sono stati esaminati gli atti del fascicolo e sono state effettuate le opportune valutazioni:
CASO I
Il querelante sostiene di aver ottenuto diversi prestiti tramite un conto di deposito presso la banca convenuta e che dodici banche si siano unite per intentare la causa cartello È stato stabilito che queste banche hanno creato cartello Le azioni della banca imputata, consistenti nella determinazione congiunta dei tassi di interesse attraverso la creazione e l'attuazione di un sistema, hanno perturbato le condizioni del libero mercato e il tasso di interesse.. cartello Sostenendo che l'imputato le avesse causato un danno applicandole la sostanza, la querelante ha chiesto al tribunale di condannare l'imputato al pagamento di 6.100,00 TL a titolo di risarcimento provvisorio.
RISPOSTA II
L'avvocato dell'imputato ha chiesto l'archiviazione del caso.
III. DECISIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
Il Tribunale di primo grado, con sentenza datata e numerata come sopra indicato, ha stabilito che la causa doveva considerarsi non presentata poiché il fascicolo, non più seguito dalle parti, era stato archiviato il 26 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 150/1 del Codice di procedura civile n. 6100; la causa non era stata ripresentata entro i termini di legge; e il termine legale di 3 mesi dalla data di archiviazione era scaduto. L'attore ha proposto appello contro tale decisione entro i termini previsti.

IV. APPELLO
La Corte d'Appello Regionale, con sentenza datata e numerata come sopra indicato, ha respinto l'appello nel merito, non riscontrando alcun errore nella decisione di primo grado; il ricorrente ha proposto appello contro tale decisione entro i termini previsti.
V. APPELLO
A. Motivi di ricorso
Il ricorrente ha sostenuto che la lettera di dimissioni del proprio avvocato e il verbale dell'udienza non gli erano stati notificati correttamente, che il Consiglio delle Camere per i contenziosi amministrativi del Consiglio di Stato non aveva stabilito l'assenza di violazione delle norme sulla concorrenza, ma aveva piuttosto osservato che ogni banca avrebbe dovuto essere valutata separatamente, e che il tribunale aveva emesso una sentenza senza acquisire una perizia, chiedendo pertanto l'annullamento della decisione.
B. Valutazione e giustificazione
La controversia riguarda le pretese del ricorrente nei confronti della banca convenuta e di altre banche non coinvolte nella causa cartello Ciò si riferisce a una richiesta di risarcimento danni derivante dall'applicazione degli interessi.
Sulla base delle motivazioni esposte nella sentenza impugnata, in particolare per quanto riguarda il fatto che la lettera di dimissioni dell'avvocato del ricorrente, che includeva la data e l'ora dell'udienza, è stata regolarmente notificata al ricorrente, l'appello del ricorrente viene respinto e la sentenza è confermata.
VI. DECISIONE
Per il motivo spiegato sopra;
La sentenza della Corte d'Appello Regionale, oggetto di ricorso, è qui CONFERMATA conformemente al primo comma dell'articolo 370 del Codice di Procedura Civile n. 6100
Il 17 febbraio 2025 è stato deciso all'unanimità che il fascicolo fosse trasmesso al Tribunale di primo grado e che una copia della sentenza fosse inviata alla Corte d'appello regionale.

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