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Decisione della Corte Suprema

Prima Sezione Civile, causa n. 2023/3281 E., sentenza n. 2024/5433 K.

"Testo della giurisprudenza"

TRIBUNALE: Corte d'Appello Regionale di Konya, 6a Sezione Civile
NUMERO DEL CASO: 2021/509, Numero della Decisione: 2023/324
SENTENZA: Rigetto della domanda nel merito
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO: 2° Tribunale Commerciale di Primo Grado di Konya
NUMERO DEL CASO: 2016/733 E., 2020/647 K.

A seguito del processo per risarcimento danni tra le parti, il Tribunale di primo grado ha deciso di archiviare il caso.

A seguito del ricorso presentato dall'avvocato del ricorrente, la Corte d'Appello regionale ha respinto la domanda nel merito.

La decisione della Corte d'Appello regionale è stata impugnata dall'avvocato del ricorrente; dopo un esame preliminare in merito alla definitività, ai termini, alle condizioni di appello e ad altre irregolarità procedurali, il ricorso è stato accolto e, dopo aver ascoltato la relazione redatta dal giudice istruttore, sono stati esaminati gli atti processuali e sono state effettuate le opportune valutazioni

CASO I
L'avvocato del querelante ha dichiarato nella causa che il suo cliente aveva ottenuto prestiti commerciali dalla banca convenuta in diverse date e per importi differenti, ovvero un prestito commerciale di 83.000,00 TL con un periodo di rimborso di 24 mesi e un rimborso totale di 98.981,67 TL, e un prestito commerciale di 92.000,00 TL con un periodo di rimborso di 24 mesi e un rimborso totale di 109.714,66 TL. La causa ha inoltre affermato che l'Autorità Garante della Concorrenza, con decisione dell'8 marzo 2013, numero di fascicolo 2011-4-91, numero di decisione 13-13/198-100, aveva ordinato a 12 banche, inclusa la banca convenuta, di colludere nella fissazione dei prezzi di prestiti e carte di credito tra il 21 agosto 2017 e il 22 settembre 2011 cartello È stato accertato che le banche avevano creato una situazione in cui avevano aumentato i tassi di interesse, arrecando così danno ai propri clienti e realizzando profitti illeciti. Le banche hanno impugnato la sanzione amministrativa inflitta a seguito di tale azione, ma il ricorso è stato respinto dal Secondo Tribunale Amministrativo di Ankara il 20 febbraio 2015, con i numeri di caso 2014/2000 E. e 2015/258 K. Contro tale decisione è stato presentato appello e la Tredicesima Camera del Consiglio di Stato ha confermato il rigetto il 16 dicembre 2015, con i numeri di caso 2015/4548 E. e 2015/4616 K. La suddetta sentenza ha rivelato che le 12 banche in questione avevano aumentato i tassi di interesse, arrecando così danno ai propri clienti e realizzando profitti illeciti. La sentenza ha inoltre accertato che le stesse 12 banche avevano aumentato i tassi di interesse sui servizi di credito/carte di credito cartello L'avvocato ha sostenuto che le condizioni del libero mercato erano state alterate perché i tassi di interesse erano stati determinati congiuntamente dai creditori, che i tassi di interesse erano aumentati e che, pertanto, erano stati applicati tassi di interesse insolitamente elevati ai prestiti e alle carte di credito stipulati durante il periodo specificato, con conseguenti ripercussioni sui prestiti del suo cliente cartello Il ricorrente afferma di aver subito perdite a causa del pagamento di interessi elevati dovuti all'utilizzo del prestito nel periodo in questione e che, ai sensi degli articoli 57 e 58 della Legge n. 4054 sulla tutela della concorrenza, il convenuto è tenuto a risarcire i danni conseguenti. Pertanto, il ricorrente chiede che il convenuto sia condannato al pagamento di un risarcimento pari al triplo dell'importo dei danni arrecati al proprio cliente, oltre agli interessi anticipati di 100,00 TL, riservandosi il diritto di richiedere ulteriori importi, in conformità agli articoli 57 e 58 della Legge n. 4054.

II. RISPOSTA
Nella sua risposta, l'avvocato del convenuto ha sostenuto che si dovrebbe attendere la conclusione del procedimento di annullamento avviato presso il Secondo Tribunale Amministrativo di Ankara con il numero di causa 2014/2000 E., che la causa è prescritta, che non sussistono le condizioni per richiedere un risarcimento sostanziale, che alla data della causa non vi era alcun elemento di illecito e nessun danno subito dall'attore, che non vi è alcun nesso di causalità tra il danno e l'atto, che non vi è alcuna colpa che implichi responsabilità da parte della banca e che non sussistono le condizioni per il risarcimento richiesto dall'attore, fino a tre volte l'importo, e pertanto ha chiesto l'archiviazione della causa.

III. DECISIONE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
La sentenza del Tribunale di primo grado, datata e numerata come sopra indicato, ha stabilito che il ricorrente aveva ottenuto prestiti per veicoli commerciali dalla filiale di Karatay/Konya della banca convenuta nel 2008, sulla base di contratti di prestito generali per un totale di 83.000,00 TL e 92.000,00 TL, con importi di rimborso rispettivamente di 98.981,67 TL e 109.714,66 TL, e che tali prestiti erano stati utilizzati entro il 2008. La perizia ha affermato che la banca convenuta aveva concesso i prestiti per veicoli commerciali al ricorrente a un tasso di interesse inferiore dello 0,17% rispetto ai tassi di interesse medi delle altre banche, favorendo quindi il ricorrente, e che non era possibile parlare di alcuna perdita per il ricorrente; la perizia ha inoltre affermato che ciascun prestito era unico e specifico per il ricorrente cartello Si è ritenuto che i casi in questione non potessero fungere da precedenti nel presente fascicolo e, secondo la decisione dell'Autorità garante della concorrenza, alcune banche, sia imputate che non parte in causa, si sono accordate tra loro per impedire che i tassi di interesse scendessero al di sotto di un certo livello nel periodo compreso tra il 21 agosto 2007 e il 22 settembre 2011 cartello hanno creato, tuttavia, il querelante ha usato cartello È importante stabilire se i prestiti per veicoli commerciali che rientrano nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza siano soggetti alla sua giurisdizione. A seguito di un esame delle conclusioni della perizia, della decisione dell'Autorità garante della concorrenza e delle sentenze del Secondo Tribunale Amministrativo di Ankara e della XIII Sezione del Consiglio di Stato in merito al ricorso per annullamento, si è concluso che la banca convenuta e altre 11 banche dovrebbero applicare tassi di interesse minimi nei settori dei mutui ipotecari e dei prestiti al consumo (più specificamente, in queste due tipologie di prestiti utilizzati dai consumatori) cartello Il fatto che non si potesse affermare o provare che le transazioni da loro create relative ai prestiti al consumo fossero applicate ai prestiti commerciali, l'impossibilità di applicare i precedenti giurisprudenziali in materia di prestiti al consumo ai prestiti commerciali nel nostro caso, e i prestiti per veicoli commerciali utilizzati dal ricorrente.. cartello Il tribunale ha respinto il caso in quanto non attinente al tasso di interesse e, al contrario, la banca convenuta aveva mantenuto un tasso di interesse inferiore a favore dell'attore rispetto ai tassi applicati da banche comparabili, e pertanto non era possibile rivendicare alcun danno per l'attore.

IV. APPELLO
A. Appellanti
L'avvocato del ricorrente ha presentato appello entro i termini previsti contro la suddetta decisione del Tribunale di primo grado.

B. Motivi di ricorso
Nell'atto di appello, l'avvocato del ricorrente ha riassunto che il suo cliente aveva ottenuto prestiti dalla banca convenuta in date diverse e per importi differenti, e che la banca convenuta, menzionata nella decisione dell'Autorità garante della concorrenza, aveva creato una concorrenza sleale cartello L'avvocato sostiene che la banca ha danneggiato il suo cliente aumentando i tassi di interesse attraverso il contratto, che il suo cliente ha subito danni a causa di illegalità e irregolarità e che il suo cliente è stato danneggiato dal contratto tra le banche cartello Egli sostenne che era fuori discussione che il suo cliente non fosse influenzato dall'accordo e che il tentativo del tribunale di stabilire se il suo cliente avesse subito danni a causa di tale accordo, prendendo come riferimento i tassi di interesse medi offerti da altre banche durante quel periodo, fosse anch'esso illegittimo, poiché la maggior parte delle banche offriva già questo tipo di servizio cartello L'avvocato ha sostenuto che la decisione del tribunale, secondo cui il cliente non aveva subito alcuna perdita in base al contratto di prestito, fosse errata, dato che il tasso di interesse sul prestito era inferiore agli aumenti artificiali, ai tassi e alle medie applicati dalle banche durante il periodo del prestito, ma che tali richieste e obiezioni non erano state prese in considerazione dal tribunale cartello L'imputato ha sostenuto che, in assenza di un accordo, sarebbe stato necessario determinare al tasso di interesse al quale il cliente avrebbe ottenuto il prestito, che non era possibile stabilire se il cliente avesse subito una perdita basandosi sui tassi di interesse medi e che, pertanto, il caso avrebbe dovuto essere sottoposto a un esperto dell'Autorità Garante della Concorrenza. L'imputato ha inoltre sostenuto che sussistevano le condizioni per il risarcimento ai sensi dell'articolo 58 della Legge n. 4054 e ha chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado.

C. Motivazione e conclusione
La Corte d'appello regionale, nella sentenza datata e numerata come sopra indicato, ha deciso di respingere il ricorso nel merito, in quanto non vi erano irregolarità procedurali o giuridiche nella valutazione dei fatti e di diritto effettuata dal Tribunale di primo grado.

V. APPELLO
A. Appellanti
L'avvocato del ricorrente ha presentato appello entro i termini previsti contro la suddetta decisione della Corte d'Appello Regionale.

B. Motivi di appello
L'avvocato del ricorrente, nell'atto di appello, ha ribadito i punti già esposti e ha chiesto che la decisione venga ribaltata.
C. Giustificazione
1. Controversia e qualificazione giuridica
La controversia riguarda una richiesta di risarcimento danni derivante dalla Legge n. 4054.

2. Normativa di riferimento:
Articolo 369, comma 1, e articoli 370 e 371 del Codice di procedura civile n. 6100 (Legge n. 6100).

Articoli 57 e 58 della legge n. 2.4054.

3. Valutazione:
L'annullamento delle decisioni definitive dei tribunali regionali di appello è possibile solo se sussiste uno dei motivi elencati nell'articolo 371 della legge n. 6100.

2. La decisione impugnata è ritenuta conforme alle norme procedurali e di legge, tenendo conto delle reciproche pretese e difese delle parti, dei documenti su cui si sono basate, delle norme giuridiche applicabili alla controversia, della qualificazione del rapporto giuridico, delle condizioni per l'esercizio dell'azione legale, delle norme di procedura e di prova, nonché delle motivazioni addotte nella decisione. Le ragioni presentate dall'avvocato dell'attore nell'atto di appello non sono considerate tali da giustificare l'annullamento della decisione.

VI. DECISIONE
Per le ragioni sopra esposte,
la decisione della Corte d'Appello Regionale, oggetto di ricorso, è CONFERMATA conformemente al primo comma dell'articolo 370 della Legge n. 6100.

Le spese di appello elencate di seguito saranno a carico del ricorrente

Il fascicolo dovrà essere trasmesso al Tribunale di primo grado e una copia della decisione dovrà essere inviata alla Corte d'appello regionale

La decisione è stata presa all'unanimità il 2 luglio 2024.

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