Mediazione
Che cos'è la mediazione?
La risoluzione delle controversie è un metodo volontario di risoluzione delle controversie condotto con la partecipazione di una terza parte neutrale e indipendente, dotata di una formazione specifica. Questa terza parte riunisce le parti per discutere e negoziare utilizzando tecniche sistematiche, facilitando la comunicazione affinché possano comprendersi reciprocamente e, di conseguenza, elaborare soluzioni autonome.
Che cos'è la mediazione in ambito giuridico?
Si tratta di un metodo di risoluzione delle controversie a cui le parti in una disputa di diritto privato possono ricorrere, prima o dopo aver intentato una causa, con l'arbitrato di una terza parte neutrale ed esperta (mediatore) di loro spontanea volontà.
Quali sono i diversi tipi di mediazione?
La mediazione si divide in due tipologie: "mediazione obbligatoria" e "mediazione volontaria"
Mediazione obbligatoria: per alcune controversie, è obbligatorio ricorrere alla mediazione prima di intentare una causa in tribunale. La mediazione obbligatoria è un prerequisito per l'avvio di un'azione legale in tali controversie. In altre parole, una causa intentata senza aver prima effettuato la mediazione verrà respinta per mancanza del prerequisito. Alcune controversie relative al diritto del lavoro (indennità di fine rapporto, indennità di preavviso, retribuzione per lavoro straordinario, stipendi, ecc.) sono soggette a mediazione obbligatoria.
Mediazione volontaria: La mediazione volontaria si verifica quando le parti, pur non essendo obbligate a ricorrere a un mediatore, scelgono di farlo prima di intentare una causa per risolvere la loro controversia. Le parti possono ricorrere alla mediazione volontaria per qualsiasi controversia di diritto privato che siano in grado di risolvere autonomamente.
Quando le persone ricorrono alla mediazione?
Le persone coinvolte in una controversia legale possono rivolgersi a un mediatore ogniqualvolta necessitino dell'aiuto di una terza parte per risolverla. In Turchia, la mediazione può essere richiesta prima o durante un procedimento giudiziario. Nella mediazione pre-giudiziale, se le parti raggiungono un accordo, non sarà necessario avviare un'azione legale. Dopo l'avvio di un procedimento giudiziario, i giudici informano le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione. Se le parti desiderano avvalersi della mediazione, il giudice può rinviare l'udienza per un massimo di due volte, ciascuna per un periodo massimo di tre mesi. Se le parti raggiungono un accordo, il tribunale cessa di trattare il caso e il testo concordato diventa effettivo. In caso di mancato accordo, il procedimento riprende dal punto in cui si era interrotto e il tribunale emette una decisione in merito.
