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Articolo 191 del Codice penale turco: reato di uso di stupefacenti

L'articolo 191 del Codice penale turco definisce il traffico di stupefacenti come un reato che comprende gli atti di utilizzo, acquisto a scopo di utilizzo, possesso a scopo di utilizzo e accettazione di droghe o stimolanti da una persona che li fornisce. Lo scopo in questo caso non è il traffico, ma l'uso. Se l'intenzione è quella di vendere, fornire, pesare, confezionare, immagazzinare (per la commercializzazione) o moltiplicare la sostanza, allora il reato rientra nell'ambito dell'articolo 181 del Codice penale turco, ovvero il traffico di stupefacenti, che prevede una pena molto più severa.

(1) Chiunque acquisti, accetti o detenga sostanze stupefacenti o stimolanti per farne uso, o chiunque faccia uso di sostanze stupefacenti o stimolanti, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

(2) Nell'indagine avviata a seguito di tale reato, si decide di rinviare l'apertura di un procedimento pubblico per un periodo di cinque anni, senza richiedere le condizioni di cui all'articolo 171 del Codice di procedura penale n. 5271 del 4/12/2004. In questo caso, il pubblico ministero avverte il sospettato delle conseguenze che potrebbero derivargli qualora non adempia agli obblighi imposti o violi i divieti durante il periodo di rinvio. La decisione di rinvio viene altresì notificata alle forze dell'ordine.

(3) Durante il periodo di rinvio, il sospettato è soggetto a libertà vigilata per un periodo minimo di un anno. Tale periodo può essere prorogato per un massimo di altri due anni con incrementi di sei mesi su proposta della direzione della libertà vigilata o per decisione del pubblico ministero. Se ritenuto necessario, la persona soggetta a libertà vigilata può essere curata durante il periodo di libertà vigilata. Il pubblico ministero decide di rinviare il sospettato all'istituto competente almeno due volte l'anno per accertare se abbia fatto uso di droghe o stimolanti durante il periodo di rinvio.

(4) Durante il periodo di differimento, la persona;

a) Il suo persistente rifiuto di adempiere agli obblighi imposti o alle esigenze del trattamento somministrato,

b) Acquistare, accettare o possedere sostanze stupefacenti o stimolanti per un uso ripetuto,

c) Se fa uso di sostanze stupefacenti o stimolanti, verrà avviato un procedimento giudiziario nei suoi confronti.

(5) Se una persona acquista, accetta, possiede o usa nuovamente sostanze stupefacenti o stimolanti durante il periodo di differimento, ciò sarà considerato una violazione ai sensi del quarto paragrafo e non sarà oggetto di un'indagine e di un procedimento giudiziario separati.

(6) Nelle indagini avviate sulla base del fatto che il reato definito al primo paragrafo è stato commesso nuovamente dopo l'avvio del procedimento giudiziario secondo il quarto paragrafo, non è possibile adottare una decisione di differire l'avvio del procedimento giudiziario secondo il secondo paragrafo.

(7) Se il sospettato non agisce in contrasto con gli obblighi specificati nel quarto paragrafo e non viola i divieti durante il periodo di rinvio, nei suoi confronti verrà emessa una decisione di non perseguimento.

(8) La presente legge;

a) Fabbricazione e commercio di sostanze stupefacenti o stimolanti come definite nell'articolo 188,

(b) Nella fase processuale per il reato di agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o stimolanti come definito all'articolo 190, se si accerta che il reato rientra esclusivamente nell'ambito di applicazione del presente articolo, nei limiti previsti dalle disposizioni del presente articolo, viene disposta la sospensione della pronuncia della sentenza nei confronti dell'imputato.

(9) Nei casi in cui non vi sia una disposizione contraria nel presente articolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 171 del Codice di procedura penale relative al rinvio dell'apertura del procedimento giudiziario pubblico o dell'articolo 231 relative al rinvio della pronuncia della sentenza.

(10) Se gli atti di cui al primo paragrafo sono commessi in luoghi pubblici o accessibili al pubblico entro duecento metri da edifici e strutture in cui le persone si riuniscono per scopi terapeutici, educativi, militari e sociali, come scuole, dormitori, ospedali, caserme o luoghi di culto, o dalle loro mura, recinzioni o barriere o segnali simili che li circondano, la pena è aumentata della metà.

QUAL È IL VALORE LEGALMENTE TUTELATO DEL REATO DI USO DI DROGHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 191 DEL CODICE PENALE TURCO?

Poiché l'esistenza di un danno o di un pericolo concreto non è necessaria affinché questo reato sia punibile, l'interesse giuridico che esso mira a tutelare è la "salute pubblica".

COME SI APPLICA L'ARTICOLO 191 DEL CODICE PENALE TURCO, CHE PREVEDE SANZIONI PER IL REATO DI USO DI DROGHE?

L'autore dei reati previsti dalla presente legge può essere condannato alla reclusione da 2 a 5 anni e il tribunalepuò disporre la libertà vigilata o un programma di trattamento e libertà vigilata. Qualora le misure previste per il trattamento e la libertà vigilata non vengano rispettate, il tribunale può emettere una sentenza definitiva o decidere di prorogare le misure. Se sussistono sufficienti sospetti di possesso o uso di sostanze stupefacenti per uso personale, il pubblico ministero può disporre la sospensione dell'azione penale per un periodo di cinque anni.Qualora l'imputato non adempia agli obblighi imposti, non rispetti le misure previste o faccia nuovamente uso di sostanze stupefacenti entro tale periodo, si procederà con l'azione penale.

SONO PROCESSATO PER LA PRIMA VOLTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 191 DEL CODICE PENALE TURCO. COSA SUCCEDERÀ?

Sebbene la legge preveda una pena da 2 a 5 anni per i recidivi, la prassi prevede quasi sempre un rinvio del procedimento giudiziario di 5 anni. Il pubblico ministero posticipa le indagini. Durante questo periodo, l'individuo viene sottoposto a regolari test antidroga, viene indirizzato a programmi di trattamento se necessario e si presenta periodicamente all'ufficio di sorveglianza. Cosa fondamentale, non deve assolutamente fare uso di droghe durante questo periodo.

COSA SUCCEDE SE SONO SODDISFATE LE CONDIZIONI PER IL RINVIO DEL PROCEDIMENTO PENALE?

Se una persona non fa uso di droghe per 5 anni, non viene sorpresa dalla polizia con sostanze stupefacenti e non trascura le cure e i controlli, il caso viene definitivamente archiviato, non viene applicata alcuna sanzione e non viene registrato nella sua fedina penale.

COSA SUCCEDE SE NON SONO SODDISFATE LE CONDIZIONI PER IL RINVIO DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO PENALE?

Se una persona continua a fare uso di droghe, elude i controlli, si rifiuta di sottoporsi ai test o viola gli obblighi della libertà vigilata, il pubblico ministero avvia un procedimento penale. Il tribunale può quindi emettere un verdetto e la persona può essere condannata al carcere. 

1) X Camera penale della Corte di Cassazione

2021/7701 E., 2022/1526 N. —

Data della decisione: 15.02.2022

"Risulta che sia stata presa la decisione di rinviare l'avvio di un procedimento penale contro l'imputato ai sensi dell'articolo 191/5 del Codice penale turco n. 5237 e che gli obblighi stabiliti dalla direzione della libertà vigilata siano stati adempiuti entro i termini previsti."

In questo caso , sebbene la decisione di archiviare il procedimento penale avrebbe dovuto essere presa ai sensi dell'articolo 171/4 del Codice di procedura penale , la sentenza scritta emessa è illegittima.

Poiché è stato accertato che l'imputato ha adempiuto ai suoi obblighi durante il periodo di libertà vigilata non si può avviare alcun procedimento penale; pertanto, la decisione del tribunale locale viene qui REVOCATA."

2) XX Sezione penale della Corte di Cassazione

2017/4672 E., 2018/1619 K. — 

Data della decisione: 20.02.2018

"Dagli atti processuali emerge chiaramente che l'imputato ha rispettato pienamente gli obblighi previsti dal trattamento e dalla libertà vigilata.".

La decisione di rinviare l'avvio del procedimento giudiziario comporta l'archiviazione del caso qualora gli obblighi siano stati adempiuti .

La decisione del tribunale locale di riaprire il caso ed emettere una nuova sentenza è illegittima e pertanto è stata ANNULLATA

3) XX Sezione penale della Corte di Cassazione

2019/5086 E., 2020/2145 K.**

Data della decisione: 04.03.2020

"È stato accertato che l'imputato non ha rispettato gli obblighi di trattamento e supervisione stabiliti dall'ufficio di libertà vigilata e non si è presentato alle udienze senza una valida giustificazione."

Pertanto, ai sensi dell'articolo 191/5 del Codice penale turco n. 5237, la decisione di rinviare l'avvio del procedimento giudiziario è legittima.

Poiché le disposizioni relative al rinvio non sono state rispettate, si è ritenuto che non vi fosse stato alcun errore nell'avviare un'azione penale pubblica e nel proseguire il processo."

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